Libretto impianto - Registrazione al catasto impianti Termici nella Regione Piemonte
In Italia la normativa energetica viene emanata a livello regionale: ciò riguarda anche il libretto di impianto termico.
Si tratta della cosiddetta carta d'identità dell’impianto, in quanto contiene i dati tecnici per identificarlo e registra tutti gli interventi di controllo, le sostituzioni e le modifiche che sono state effettuate nel tempo. Il libretto viene stilato per la caldaia e comunque per tutti gli impianti di climatizzazione estiva e invernale, cioè che producono acqua calda sanitaria e che riscaldano e raffrescano un immobile.
L'allegato può essere compilato dall'utente nelle Regioni che hanno attivato il catasto degli impianti termici: sono solo quattro, cioè il Veneto, il Piemonte, la Lombardia e la Sicilia. Al tempo stesso bisogna tenere a mente che solo alcuni enti regionali hanno istituito un sistema informatico per la compilazione di un proprio libretto. Si tratta dell'Emilia Romagna, della Lombardia, del Veneto e del Piemonte.
Il libretto impianto Piemonte è stato introdotto a partire dal 15 ottobre 2014 e per legge è obbligatorio fare la compilazione per via elettronica. Per questo motivo occorre l'iscrizione al CIT (Catasto regionale degli Impianti Termici), la piattaforma elettronica per la compilazione dei libretti. L'accesso avviene dopo la registrazione al Catasto per via telematica. Il libretto di impianto deve essere compilato al momento dell'installazione e aggiornato periodicamente. Risulta essere obbligatorio, pena sanzioni, per gli immobili residenziali, le palestre, le caserme, le scuole, gli ospedali, gli uffici e ambienti destinati a fini artigianali, industriali e commerciali. Sono esentati dalla compilazione del libretto impianto termico gli immobili riscaldati esclusivamente con soluzioni a energia radiante, stufe, caminetti o apparecchi mobili. Per facilitare il controllo è necessario indicare alcune informazioni fondamentali, come i dati catastali dell'immobile, il codice impianto termico, il POD (punto di consegna dell'energia elettrica) e il PDR (punto di consegna del combustibile) per gli impianti alimentati a gas. Il responsabile della compilazione e aggiornamento del libretto di impianto termico è il tecnico che effettua l'installazione, la modifica oppure il controllo del sistema.
RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DELLA CALDAIA
Il controllo dell'impianto avviene attraverso due modalità diverse a seconda dell'obiettivo che si pongono. Infatti può essere messo in atto quando si realizzano i controlli di efficienza energetica in base a quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 74/2013. In alternativa viene richiesto per certificare come a norma gli interventi di manutenzione, secondo l'articolo 7 della stessa direttiva regionale. In questo modo si riesce a garantire che gli impianti mantengano i livelli di sicurezza e funzionalità previsti dalla legge e assicurare alte prestazioni. La messa in opera dei lavori di manutenzione viene effettuata negli intervalli indicati dal fabbricante dell'apparecchiatura all'interno del libretto d'uso oppure dall'installatore dell'impianto. In alternativa si può operare in base alle norme UNI e CEI che riguardano il tipo di impianto in questione. Invece i controlli di efficienza energetica vengono effettuati in maniera periodica in base alla tabella A allegata al D.P.R. 74/2014. Questi interventi possono riguardare i sistemi di regolazione della temperatura (come il termostato ambiente), la caldaia e gli altri sistemi di generazione dell'energia oppure gli eventuali apparecchi per il trattamento dell'acqua. Il controllo di efficienza energetica deve essere fatto per ogni impianto se la somma delle potenze è superiore ai valori riportati in tabella. Se invece i generatori adottano sistemi di distribuzione indipendenti, l'intervento riguarda solo gli apparecchi che superano singolarmente i valori previsti. Sia per i lavori di manutenzione che per i controlli di efficienza energetica bisogna rivolgersi soltanto a tecnici abilitati che successivamente stilano il rapporto di controllo. Il controllo per stilare il rapporto di efficienza energetica tipo 1 dell'impianto deve essere fatto anche in altre circostanze, come:
- la messa in opera di interventi straordinari che possono modificare l'efficienza energetica degli impianti;
- la messa in esercizio del sistema per la prima volta;
- la sostituzione della caldaia o di altri tipi di generatore.
In tutti i casi il controllo serve per garantire che gli impianti abbiano parametri a norma e livelli di sicurezza adeguati. L'operatore che esegue il controllo di efficienza energetica dell'impianto e che stila il relativo rapporto di controllo deve caricare la certificazione sul Catasto impianti termici della Regione competente per territorio.
FAQ LIBRETTO DI IMPIANTO E RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA
- Come viene compilata/come si compila la dichiarazione di conformità dell'impianto?
La dichiarazione di conformità dell'impianto viene compilata quando si installa, si modifica oppure si amplia un impianto elettrico, del gas o idrico-sanitario in un'unità immobiliare. Lo stesso avviene quando si installa oppure si sostituisce una caldaia o un altro tipo di generatore. La compilazione deve essere effettuata dal tecnico responsabile dell'installazione impiegando il modulo standard fornito dalla normativa e indicando tutti i dati richiesti. Per una più facile lettura si consiglia di inserire per esteso il nome della ditta installatrice e di scrivere in stampatello.
- A cosa serve la dichiarazione di conformità dell'impianto?
La dichiarazione di conformità dell'impianto serve per attestare, sotto la responsabilità del tecnico installatore, che l'impianto oppure la caldaia sono perfettamente a norma. Infatti soddisfano i requisiti e gli obblighi indicati dalle leggi tecniche nazionali e internazionali.
- Perché è obbligatorio ormai iscriversi telematicamente al Catasto Impianti Termici?
L'iscrizione al Catasto impianti termici è fondamentale e obbligatoria nelle Regioni che hanno attivato la piattaforma in quanto si tratta di uno strumento importantissimo per raccogliere e condividere i dati sull'intero territorio regionale e uniformare le procedure per gestire e curare la manutenzione degli impianti termici. Inoltre il CIT fornisce servizi utili: assegna il codice impianto e i bollini e li verifica, consente di compilare telematicamente i rapporti di controllo e il libretto di impianto. Infine permette di consultare lo stato degli impianti, fornendo agli ispettori e alle autorità competenti gli strumenti per gestire le anomalie e assicurare la regolarizzazione degli impianti.
- Ci sono delle sanzioni per chi ancora ad oggi non è iscritto al portale?
Le sanzioni per chi non si iscrive al portale regionale e non effettua l'aggiornamento del libretto impianto termico o i controlli di efficienza energetica rimangono invariate rispetto al D.Lgs. 192/2005. Si ha una multa dai 500 ai 3.000 euro per la mancata manutenzione degli impianti termici e per non aver effettuato le regolari operazioni di controllo. La sanzione va dai 1.000 ai 3.000 euro per gli operatori che non stilano e non sottoscrivono il rapporto di controllo.
- Ogni quanto va fatto il rapporto di controllo sulla mia caldaia?
Il rapporto di controllo dell’efficienza energetica della caldaia deve essere fatto ogni 2 anni per i modelli a combustibile solido o liquido tra i 10 e i 100 kW di potenza termica e i generatori a metano, GPL o gas superiori a 100 kW. Invece i controlli vanno fatti ogni 4 anni per le caldaie tra i 10 e i 100 kW a metano, GPL o gas.
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